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Le Vergini Giurate: le donne-uomo del Kanun albanese
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Le Vergini Giurate: le donne-uomo del Kanun albanese

Articolo di Angelo Serio

Lekë Dukagjini (1410-1481) era un condottiero-capo della resistenza albanese contro gli invasori Ottomani. Il suo nome è spesso affiancato al cosiddetto Kanun (Canone, etim. gr.: Κανών), ovvero il codice di leggi consuetudinarie trasmesse oralmente per secoli in Albania. Su sua iniziativa, infatti, tali leggi, le cui origini sono tutt’altro che chiare, vennero messe per iscritto e divennero il corpus regolamentare di base della vita sociale. Le leggi del Kanun sono poi servite per più di cinquecento anni come teorema fondamentale del comportamento sociale e amministrativo per i clan dell’Albania del Nord.

È interessante analizzare le distribuzioni generiche di ruolo che tali leggi predisponevano: la posizione della donna era di assoluta e decisa subalternità all’uomo, sia all’interno della famiglia che al suo esterno. Che non è una novità se pensiamo al ruolo che veniva attribuito alle donne nel Medioevo europeo: ancora oggi si patisce una profonda disparità, quale rigagnolo culturale ereditato dal passato.
Dal Kanun, alle donne non venivano assegnati grandi diritti, se non libertà negative e del tutto funzionali al mantenimento della vita matrimoniale, familiare e domestica. La donna, quella sposata, era considerata la “signora della casa” ed era intoccabile, non potendo essere violata o uccisa, pena una doppia-vendetta, sia da parte della famiglia del marito che da parte dei genitori della vittima. Il III libro del Kanun, in particolare, è quello che più di ogni altro si occupava dei diritti e delle libertà assegnate alle donne. A titolo esemplificativo citiamo gli articoli 12 (.31), 13 (.33) e 33 della sezione «Il matrimonio»:

Art. 12: I diritti della ragazza
31. La ragazza, anche se i genitori non sono in vita, non è libera di provvedere al proprio matrimonio; questo diritto spetta ai suoi fratelli o ai suoi congiunti.
La ragazza non ha diritto: a. di scegliere il marito, e perciò deve accettare quello al quale è stata promessa; b. d’interferire nella scelta del mediatore, né in ciò che concerne il fidanzamento; c. d’interessarsi del proprio abbigliamento nuziale.

Art. 13: I doveri del marito e della moglie
33. I doveri della moglie verso il marito
La moglie ha il dovere: a) di conservare fedeltà al marito; b) servirlo disinteressatamente; c) comportarsi con sottomissione; d) corrispondere ai doveri coniugali; e) crescere ed allevare i figli onoratamente; f) tenere a punto vestiti e calzature; g) non ingerirsi nel fidanzamento dei figli e delle figlie.

Art.33
58. I diritti del marito sulla moglie
Il marito ha diritto: a. di consigliare e correggere la moglie; b. di bastonarla e legarla, quando ella non obbedisca alle sue parole ed ai suoi ordini.

Essendo, quindi, centrale e primario il ruolo dell’uomo, diventava un problema quando una famiglia si trovava senza personalità maschili pronte a prenderne la guida. Allora, con la morte dei patriarchi e in assenza di eredi maschi, la donna non sposata della famiglia poteva accedere, tramite un un giuramento di verginità totale, allo status di uomo. Diventava capo della famiglia, aveva diritto a possedere un’arma, a guadagnare la proprietà e a muoversi liberamente.

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Il bisogno sociale di mantenere inalterate le consuetudini normative creò, quindi, le cosiddette “vergini giurate”. Nel suo libro Women who become men, l’antropologa Antonia Young ha valutato questo fenomeno come ormai quasi estinto: tutte le vergini giurate sono ora anziane, cimeli di un antico fenomeno eccezionale. Molte di loro scelsero la via della verginità come alternativa a una vita di sottomissione, per non essere costrette alle lavande dei piedi del marito, per non mangiare i suoi avanzi, per non essere picchiate. Altre raccontano di esser diventate vergini perché il Kanun glielo imponeva: affinché l’eredità non venisse dispersa era solito che una delle donne della famiglia, generalmente la più giovane (quindi illibata) venisse posta sull’altare sacrificale della mascolinità forzata ma liberatrice. La conversione delle donne in uomini aveva, infatti, soprattutto una funzione socio-economica. È da rigettare, invece, l’ipotesi che vede le vergini giurate come delle lesbiche represse o delle lesbiche liberate che, per fuggire a un destino amaro, si introducevano nella maschilità: secondo Young, infatti, in una società estremamente maschilista come quella definita dal Kanun, l’omosessualità femminile non veniva neanche contemplata, al contrario di quella maschile che era considerata tabù impronunciabile e disonorevole. Inoltre, la sessualità di queste donne era del tutto repressa, se non direzionata all’asessualità, e non faceva in alcun modo parte del nuovo status acquisito: le vergini giurate, benché considerate uomini, non potevano sposarsi con delle donne.

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La necessità impegnava queste donne a convivere con la loro doppia identità. Per scongiurare qualsiasi memoria della propria femminilità, ne venivano cancellati i tratti estetici più evidenti: le movenze diventavano marcate come quelle di un uomo, il seno veniva fasciato fino a scomparire, il sorriso svaniva per effetto degli alcolici e del tabacco consumati in abbondanza.

Non vi era via di pentimento per queste persone, non si poteva tornare indietro: se diventavano vergini giurate, lo dovevano essere per sempre. Nessun pensiero equivoco poteva sfiorarle, nessuna vergogna poteva infamarle: l’onta contro il Kanun si lavava con il sangue.

 

Fonti:
Beshiri D., Puka E., (2013), “I diritti delle donne albanesi nel Kanun di Lekë Dukagjini”, in Educazione Democratica, 6/2013, Edizioni del Rosone, Foggia.
Resta P. (1997), Il Kanun di Lekë Dukagjini: Le basi morali e giuridiche della società Albanese, Besa, Lecce.
Whitaken I. (1968), “Tribal structure and national politics in Albania, 1910-1950”, in History and Social Anthropology, edited by I. M. Lewis ASA Monograph n. 7, Tavistock Publications, London.
Young A., (2000), Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins, Bloomsbury Academic, London.

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